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IMU: Aliquote




Aliquote anno 2019

1. Aliquota 0,45% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs 201/2011 appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
2. Aliquota 0.86% per tutti gli altri immobili ad esclusione degli immobili riportati nel punto 3.
3. Aliquota 1.06% per le unità immobiliari tenute a disposizione.

A norma dell’art.9 del Regolamento Comunale IMU, si intendono per unità immobiliari tenute a disposizione:
- i fabbricati ad uso abitativo (gruppo catastale A - tranne categoria A/10 - e fabbricati di categoria C/2 e C/6 adibiti a pertinenza di abitazioni non principali) in cui nessuno abbia stabilito la propria effettiva dimora abituale e residenza anagrafica, e che non siano ceduti in locazione o adibiti all’esercizio di imprese, professioni ed attività economiche compatibili con la classificazione abitativa del fabbricato;
- i fabbricati ad uso non abitativo che non siano adibiti all’esercizio di imprese, professioni ed attività economiche e che non siano ceduti in locazione.
L’aliquota deliberata per le unità immobiliari tenute a disposizione si applica se le suddette condizioni sussistono per almeno dodici mesi.

Sono escluse dall’applicazione dell’IMU le seguenti fattispecie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008(Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio).
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Dichiarazione da presentare entro il 30/06 dell’anno successivo a pena decadenza del beneficio);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011.
- i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Viene equiparata ad abitazione principale l'unita' immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dall’anno 2015 è equiparata all’abitazione principale, per legge, ai sensi dell’art.9-bis D.L n. 47/2014, un’unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'equiparazione ad abitazione principale dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione 2019 (30 giugno 2020).
In caso di tardiva presentazione della comunicazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall’anno successivo.

Pertinenze abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Allegati e documenti

 Regolamento IMU del Comune di Carmignano in formato .pdf 35 kb
 Delibera di approvazione delle aliquote IMU del Comune di Carmignano in formato .pdf 33 kb

Calcolo IMU online per il Comune di Carmignano (link esterno alla rete civica)




Data ultima revisione dei contenuti della pagina: 07.08.2024